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2.6.3 Il comma dimenticato

Sino al ’68 l’adulterio della moglie era punito ed invece non lo era quello del marito. L’interpretazione imposta dal femminismo a quella norma conferma quel che appare da sé evidentissimo e cioè che si trattava di una legge antifemminile nel senso che il suo scopo era quello di lasciare libertà ai mariti e di reprimere le mogli. Tutti conoscono questa vecchia legge, altra prova, tra centomila, della volontà prevaricatrice maschile, quel che invece nessuno sa è che l’uomo che ci andava insieme veniva punito al pari della moglie fedifraga. Per quanto possa sembrare incredibile è davvero così: l’amante era punito al pari della donna e lo era a prescindere dal fatto che fosse celibe o coniugato. Questo secondo comma dell’ex. art. 559 del Codice Penale non viene mai ricordato e la ragione è evidente, tacendo su di esso si può presentare la norma come mirante alla repressione antifemminile, solo così essa diventa uno strumento di colpevolizzazione, se invece si mettono insieme i due commi lo scopo diventa totalmente diverso ed è quello ovvio e banale di garantire la certezza della paternità in un’era nella quale, non essendovi altro mezzo per accertarla, tutto si fondava sulla garanzia di fedeltà della moglie. 

Ma c’è un risvolto interessante che può sfuggire, quel che risulta dai due commi è che qualsiasi uomo che andasse a letto con una coniugata era punibile al pari di lei. La legge non vietava solo alle mogli di metter le corna ai mariti ma a tutti gli uomini di diventare amanti di una sposata, ossia, in sostanza, di diventare amanti se non di una nubile ed è facile immaginare quanto sesso vi potesse essere tra le nubili ed i maritati in epoche di cultura repressiva, mito della verginità, assenza di anticoncezionali, matrimoni precoci. Quanto al numero delle donne condannate (la pena prevista era di un anno) lo si può congetturare dal fatto che il delitto era punibile a querela del marito il quale non poteva avere un grande interesse ad una simile denuncia, non solo perché così facendo si sarebbe autoproclamato “cornuto”, ma anche perché, mandandola in prigione, si sarebbe privato con le sue stesse mani e per un anno intero delle prestazioni della “serva”. Cornuto e mazziato. 

L’obiettivo vero della norma deve venire trasformato in quello di reprimere selettivamente il comportamento sessuale delle donne ed il gioco è facile, si ricorda il primo comma e si dimentica il secondo in tal modo la legge viene stravolta ed il ciclo colpevolizzatore continua. Non si è potuto sin qui usare contro gli uomini lo scopo vero di quella legge, non ce la si è sentita di attaccarli per il fatto che essi difendessero la certezza della paternità di fronte alla banale certezza della maternità, ma ora le cose stanno cambiando. La pretesa maschile di allevare figli biologicamente propri non è forse indice di egoismo? Le culture in cui esiste la paternità sociale fondata sull’indifferenza a quella biologica non sono là a dimostrare che si può essere più generosi del maschio occidentale?i


i M. Rothblatt, L’Apartheid del sesso, il Saggiatore, Milano 1997, p. 45.

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