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3.3.9 La battaglia delle molestie

La legge non definisce cosa sia la molestia sessuale, lo precisa una direttiva europea, con una nozione che è inclusa nei più recenti contratti di lavoro e nei regolamenti disciplinari: “Costituisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato, anche verbale, a carattere sessuale”.i

Il vissuto femminile è dunque posto esplicitamente come termine di riferimento e non poteva essere altrimenti. Questo ‘sentire’ però, non essendo predeterminato né predeterminabile, trasforma la definizione in una non definizione e mette nelle mani della donna, di volta in volta, la decisione sul valore estetico, etico, civile e penale del comportamento maschile. Secondo la GNF l’intero mondo del lavoro è pervaso dall’orientamento maschile alla molestia e “clima ostile” è il neologismo con il quale quella situazione è stata rappresentata. Il caos che circonda la questione è tale che sarebbero necessarie varie pagine anche solo per diradare le prime nebbie. 

Anzitutto la molestia è assegnata alla “Cultura della donna oggetto” ma al tempo stesso dipende totalmente dal sentire della donna, fatto che non ha nulla a che vedere con gli intendimenti maschili e quindi con la “cultura” del maschio agente. E’ espressione del “clima ostile” instaurato da tutti i maschi ma al tempo stesso è originata dal potere gerarchico e pertanto ne sarebbero esclusi i colleghi pari grado; è finalizzata all’umiliazione, anzi no, al piacere sessuale in se stesso. E’ uno strumento per sondare e solleticare la disponibilità femminile epperò anche la prestazione sessuale stessa, quando il maschio la ottiene (il c.d. “pedaggio”). Tutte queste verità contraddittorie non hanno portato alcun danno al femminismo, al contrario, gli consentono di volta in volta di rivelare la vera causa dell’offesa, sul piano individuale o collettivo, in sede polemica o in tribunale. Anzi questa confusione ha permesso la costruzione di una inaudita e fantomatica ipotesi di parità in questo male facendo credere agli uomini che possano esistere simmetriche molestie femminili, contrabbandando in tal modo come “eque e paritarie” le norme repressive sul tema.


i Raccomandazione UE del 27.11.1991, n. 92/131/CEE.

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